Dalla AOI ci informano che, a seguito di verifica presso il MAECI, è stata confermata la necessità di inviare la consueta relazione annuale prevista per il mantenimento dell’idoneità delle ONG. La relazione deve essere inviata entro il 30 giugno anche se si è già ricevuto la conferma della iscrizione all’anagrafe delle Onlus, perchè la legge 49 è ancora in vigore e lo sarà probabilmente fino alla fine del 2015.
Si ricorda inoltre che con l’accordo delle stesse ONG, il controllo sul mantenimento delle condizioni di iscrizione all’anagrafe Onlus sarà quasi certamente effettuato dall’agenzia della cooperazione e non dall’agenzia delle entrate, quindi è probabile che questo strumento rimanga anche in futuro, magari rivisitato.
La Delibera 8 giugno 2012, n. 67 richiede che ogni ONG sia tenuta a dimostrare il permanere del possesso dei requisiti ex art. 28, comma 4, L. 49/87, facendo pervenire a mezzo posta elettronica certificata:
1. Ogni variazione di Statuto, Sede Sociale (operativa – legale); Rappresentante Legale; Organi statutari, entro 30 giorni dall’avvenimento;
2. Relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso (secondo modello Allegato 2) e apposita dichiarazione riepilogativa (Allegato 3), entro il 30 giugno di ogni anno.
Trascorsi i 30 giorni dai termini per la presentazione della relazione annuale, la DGCS effettuerà i controlli del caso, richiedendo eventuali documenti integrativi.
In caso di mancata presentazione della relazione o di non risposta al sollecito di integrazioni/chiarimenti entro 15 giorni dalla ricezione dell richiesta, la OnG interessata incorrerà nella REVOCA dell’idoneità.
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