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NEWS – La Provincia di Trento vara i nuovi criteri per la presentazione dei progetti

Approvati oggi dalla Giunta provinciale del Trentino i nuovi criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi agli organismi volontari di cooperazione allo sviluppo. Le modifiche ai criteri vigenti vanno nella direzione di semplificare e migliorare ulteriormente le relazioni fra le associazioni di volontariato e l’amministrazione provinciale.
Vediamo, voce per voce, le principali novità rispetto alla precedente decisione della Giunta in materia, che risale all’agosto 2011. Si abbassano le spese consentite per la sensibilizzazione sul territorio e vengono ridotti i massimali dei progetti di Educazione allo Sviluppo che avranno scadenza 15 aprile di ogni anno.


Accreditamento
· Scompare la procedura di accreditamento. Il Servizio competente verificherà il possesso dei requisiti da parte di nuovi soggetti proponenti, all’atto di presentazione della prima domanda. Il requisito di operatività sul territorio provinciale sarà verificato all’atto di ogni domanda (con deroga per chi abbia già presentato domande nei 12 mesi precedenti).

Sensibilizzazione alla cooperazione allo sviluppo
· Il limite massimo per spese di sensibilizzazione della popolazione trentina, nell’ambito di progetti di sviluppo, viene abbassato all’8% (prima tetto era fissato al 10%). Viene inoltre introdotto un limite massimo di spesa, fissato a 8.000,00 euro.

Educazione allo Sviluppo

· Il finanziamento annuale massimo per i progetti di questo genere è di 15.000 € (non più 50.000 €)
· Fissata una nuova scadenza per presentare i progetti : 15 Aprile
· Per la realizzazione di strumenti di comunicazione (video, pubblicazioni, mostre fotografiche) viene fissato un limite di spesa ammessa in Euro 8.000,00 per ciascuno strumento.

Rendicontazione
· La documentazione giustificativa della spesa sostenuta presentata in sede di rendicontazione finale potrà essere prodotta anche in copia semplice (prima erano necessarie originali o copie autenticate) accompagnata dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del contributo che attesti che gli originali devono rimanere nel Paese dove si è realizzato l’intervento per motivi fiscali e che indichi dove siano eventualmente reperibili per eventuali controlli;
· Se non è possibile fornire una parte della documentazione giustificativa, essa può essere sostituita, nella misura massima del 20% del totale della spesa sostenuta (prima la percentuale non era indicata), da una dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione beneficiaria del contributo, nella quale siano indicati l’oggetto della spesa e il percettore delle somme;
· In sede di rendicontazione dovrà essere prodotta la documentazione giustificativa anche per le entrate (la si chiedeva già ma ora viene esplicitato nei criteri).

Scarica i nuovi criteri


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