Il Partito Democratico lo aveva promesso in campagna elettorale: cambiare la legge 49/87 nei primi 100 giorni di governo. Con il “Decreto del Fare”, entrato in vigore lo scorso 22 giugno, la promessa è stata mantenuta, ma solo per gli investimenti delle imprese italiane!
Saranno infatti finanziati i progetti che prevedono una partnership pubblico-privata. Sono inoltre previsti finanziamenti agevolati e un nuovo fondo di garanzia per supportare le imprese italiane che partecipano nel capitale di società miste, nei paesi in via di sviluppo. Queste sono le principali novità relative agli aiuti per progetti di cooperazione dell’Italia con i PVS previsti dal DDL varato dal governo Letta.
Un fondo rotativo istituito presso il Mediocredito Centrale erogherà prestiti a tasso agevolato alle imprese italiane, per assicurare il loro finanziamento della quota di capitale a rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste nei PVS. Potranno essere concessi crediti agevolati anche a investitori pubblici o privati o organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi nei PVS o concedano altre forme di agevolazione identificate dal Cipe che promuovano lo sviluppo dei paesi beneficiari.
Ecco gli articoli 7 e 8 del decreto che vanno a modificare gli articoli 7 e 14 della legge 49/87.
Art. 7 (Imprese miste per lo sviluppo)
Il comma I dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e’ sostituito dal seguente:
“1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 6 e con le stesse procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.”
Art. 8 (Partenariati)
1. Dopo l’articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e’ aggiunto il seguente:
“Art. 14-bis – (Partenariati) 1. Per la realizzazione di programmi, progetti o interventi rientranti nelle finalità della presente legge in partenariato con altri soggetti, sono stipulati appositi accordi di programma ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con enti od organismi pubblici sovranazionali o privati.
2. I soggetti realizzatori degli interventi rendicontano secondo le regole ordinarie le entrate e le spese sostenute per ogni intervento, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Si applica l’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
3. Le somme statali non utilizzate alla fine dell’intervento sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Le somme non statali non utilizzate alla fine dell’intervento sono riversate agli enti o organismi sovranazionali o privati firmatari dell’accordo di programma.”
Insomma, avete visto quanto è stato facile riformare la legge 49?