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La Tunisia di Saied stringe le maglie della società civile indipendente

Un progetto di legge sulle ONG, presentato da un gruppo di parlamentari tunisini lo scorso 10 ottobre, sarà presto esaminato da una commissione parlamentare. Il progetto, che mira a sostituire l’attuale legge sulle ONG del 2011, contiene restrizioni importanti all’attività e al finanziamento delle organizzazioni della società civile e minaccia la loro indipendenza consentendo al governo di interferire indebitamente nel loro lavoro.

“Se adottato, questo progetto di legge rappresenterebbe una condanna a morte per la vivace società civile che è fiorita in Tunisia dopo la rivolta del 2011. L’approvazione di questa legge riporterebbe il paese all’era di Ben Ali, quando le poche organizzazioni autorizzate della società civile operavano sotto severe restrizioni e alla maggior parte delle organizzazioni internazionali per i diritti umani non era permesso di essere presente nel paese”, ha dichiarato Heba Morayef, direttrice regionale di Amnesty International. per il Medio Oriente e il Nord Africa.

Il progetto di legge conferisce alle autorità esecutive poteri ampi e incontrollati che vanno contro il diritto internazionale dei diritti umani e gli standard sulla libertà di associazione e rimuovono le salvaguardie essenziali contro indebite interferenze da parte delle autorità.

Una delle riforme chiave dopo il 2011 è stata l’adozione del decreto legge 88 che ha consentito la costituzione di ONG mediante notifica. Anche se il disegno di legge pretende di mantenere un requisito di notifica piuttosto che di autorizzazione per la costituzione di ONG, esso introduce un processo di registrazione poco chiaro, a più livelli e farraginoso che mina il principio di un sistema di notifica (articoli 7, 8 e 9) e rischia di comportare restrizioni inutili e sproporzionate del diritto alla libertà di associazione.

Questa nuova norma garantirebbe ampio potere discrezionale alla direzione delle ONG presso il Primo Ministro di opporsi alla costituzione di un’organizzazione entro un mese dalla registrazione della notifica, periodo durante il quale all’organizzazione non è ancora consentito operare. Secondo gli standard internazionali, tutte le associazioni, comprese quelle non registrate dovrebbero poter operare liberamente. Inoltre i motivi per i quali le autorità possono opporsi alla creazione di un’organizzazione non sono definiti nel disegno di legge. Secondo il progetto le ONG possono ricorrere in tribunale contro il diniego, ma non sono specificate le modalità di ricorso.

In pratica, ciò equivale di fatto a una richiesta di autorizzazione per qualsiasi organizzazione della società civile di nuova costituzione. Gli standard internazionali sui diritti umani sulla libertà di associazione richiedono agli Stati di adottare misure per garantire che le organizzazioni possano essere costituite attraverso una procedura di notifica o registrazione. Ad esempio, secondo il Relatore Speciale delle Nazioni Unite, il processo di creazione di un’associazione dovrebbe essere “semplice, facilmente accessibile, non discriminatorio, non oneroso o gratuito”.

Il progetto di legge distingue inoltre tra ONG nazionali e “straniere” e conferisce al Ministero degli Affari Esteri (MFA) l’autorità di concedere licenze a qualsiasi ONG straniera prima della registrazione (articolo 19). La legge non indica i criteri da utilizzare per concedere o negare le licenze, né fissa scadenze per questo processo. Il Ministero degli Esteri inoltre avrebbe il potere di scegliere di concedere licenze temporanee o di revocare e sospendere le licenze a propria discrezione (articolo 20). Pertanto, la registrazione delle organizzazioni straniere potrebbe essere negata per qualsiasi motivo e senza diritto di ricorso.

La legge attuale stabilisce rigorosi requisiti di rendicontazione e audit che, in teoria, potrebbero essere giustificati per garantire la trasparenza. Tuttavia, secondo l’articolo 18 della nuova bozza, le organizzazioni nazionali della società civile devono ottenere l’autorizzazione preventiva del governo ogni volta che ricevono nuovi finanziamenti esteri. Le organizzazioni della società civile che non rispettano questo requisito rischiano la sospensione o lo scioglimento immediato (articolo 24).

Secondo gli standard internazionali sui diritti umani sulla libertà di associazione, le ONG dovrebbero essere libere di “cercare, ricevere e utilizzare finanziamenti da persone fisiche e giuridiche, nazionali, straniere o internazionali senza previa autorizzazione o altri impedimenti indebiti”. La discrezionalità assoluta concessa al governo di autorizzare o negare le richieste di finanziamento di gruppi della società civile può costituire una restrizione sproporzionata del diritto alla libertà di associazione, vietata dall’articolo 22.2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR).

L’articolo 6 del progetto di legge stabilisce che tutte le ONG operano sotto la “supervisione” del ministero governativo competente. Questo ampio mandato indefinito concesso ai ministeri di supervisionare il lavoro delle organizzazioni della società civile non ha confini chiari e potrebbero impedire alle organizzazioni della società civile di operare in modo indipendente oltre a comportare restrizioni discriminatorie al diritto alla libertà di associazione da parte di gruppi emarginati come le organizzazioni che lavorano per i diritti delle minoranze.

Il progetto di legge conferisce infine alle autorità esecutive poteri sproporzionati per sospendere e persino sciogliere le organizzazioni della società civile accusate di non rispettare la legge, senza il necessario controllo giudiziario. L’articolo 24 conferisce al primo ministro il potere di “sciogliere automaticamente” le organizzazioni anche solo sospettate di “terrorismo”.


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