L’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto una serie di obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art.2-bis del D.lgs n.33/2013. La norma riguarda due categorie di destinatari: la prima include le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS. Nella seconda categoria rientrano le imprese. Questa differenziazione evidenzia il diverso obbligo di pubblicità previsto dalla norma.
In particolare, in base ai commi sopraindicati, le imprese sono chiamate ad esporre nella nota integrativa del bilancio annuale di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (se previsto), i relativi importi inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere ricevuti nell’anno precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti pubblici.
Le associazioni, fondazioni ed ex Onlus, ora ETS ai sensi della novellata lettera b), del comma 2 dell’art. 26 della Legge n. 125/2014, invece, sono tenute a pubblicare sui propri siti o portali digitali, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere ricevuti nell’anno precedente dai citati enti e società.
In base a quanto previsto dal comma 127 dello stesso articolo, l’obbligo di pubblicazione viene meno qualora l’importo delle somme ricevute dal soggetto beneficiario risulti inferiore a €10.000 nel periodo annuale considerato, onde evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti.
Queste disposizioni hanno suscitato incertezze applicative, soprattutto sull’ambito di applicazione e sulla decorrenza dei nuovi obblighi, nonché sulle sanzioni applicabili e sulla competenza per la loro applicazione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è intervenuto, con nota del 23 febbraio 2018, al fine di chiarire le incertezze emerse in ambito applicativo della norma, indicando il 28 febbraio 2019 quale scadenza per adempiere. “Si deve ritenere -scrive il Ministero – che costituiscono obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dall’1 gennaio 2018 la cui pubblicità e trasparenza dovrà essere assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019. Una diversa interpretazione, secondo la quale la norma dovrebbe riferirsi agli importi ricevuti nel 2017, da pubblicarsi entro il 28 febbraio 2018, avrebbe avuto effetti retroattivi sull’obbligo di pubblicità, in contrasto con il principio generale di irretroattività della legge”.
Questo assunto è stato anche confermato dal Consiglio di Stato con parere n. 1449/2018. Il Consiglio di Stato, inoltre, ritiene che la sanzione della restituzione dell’erogazione – in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione – sia prevista soltanto a carico delle imprese e non per tutti gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione delle informazioni (associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni, associazioni in senso generico). L’assenza, in questi soggetti interessati dalla disposizione, del fine di lucro giustifica il trattamento differenziato tra le due categorie di soggetti destinatari degli obblighi informativi.
Per quanto concerne, infine, il controllo e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità, il Consiglio di Stato ritiene che spetti in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate nelle norme in esame.
Con riferimento, infine, agli aspetti riguardanti l’oggetto degli obblighi informativi, l’arco temporale di riferimento e i criteri di contabilizzazione, ricordando che la norma in esame fa riferimento alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati, si rinvia a quanto puntualizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Circolare del 11 gennaio 2019: “Per quanto attiene all’arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l’impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”.
Nella Circolare, il Ministero chiarisce che il valore di € 10.000,00 al di sotto del quale non vige l’obbligo di pubblicazione è da considerarsi cumulativo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e dei vantaggi economici ricevuti dal soggetto beneficiario. Di conseguenza, l’obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti risulti pari o superiore ad € 10.000: in tal caso, andranno pubblicati “gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000”.
Alla luce di tutto ciò, l’AICS invita le OSC e le imprese beneficiarie, qualora non avessero già provveduto, ad adempiere nei modi sopra riportati. Sarà la stessa Agenzia ad effettuare i controlli previsti.