Secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, le modalità con le quali i finanziamenti UE attuati tramite organizzazioni non governative per gli aiuti umanitari e allo sviluppo, per la protezione dell’ambiente, la cultura e per altre finalità devono essere più trasparenti e uniformi. La Corte osserva che i dati raccolti sui fondi UE impiegati da ONG non sono uniformi e che la Commissione non dispone di informazioni complete, specie per reti di ONG internazionali e per progetti a gestione indiretta, per i quali la mancanza di informazioni disponibili ostacola i controlli sulle spese. Inoltre il sistema attualmente utilizzato per classificare le organizzazioni come ONG non è affidabile e la Commissione europea non dispone di informazioni sufficientemente dettagliate su come viene speso il denaro. Ancora più grave la situazione nei casi in cui i fondi europei sono erogati tramite organismi delle Nazioni Unite.
A livello europeo le ONG affiancano la Commissione europea per ideare, attuare e monitorare programmi UE in molti settori d’intervento, quali gli aiuti umanitari e l’aiuto allo sviluppo, l’ambiente, la ricerca e l’innovazione. Si stima che, nel periodo 2014-2017, in molti settori d’intervento dell’UE, dagli aiuti umanitari e allo sviluppo, alla protezione dell’ambiente alla ricerca, la Commissione abbia impegnato 11,3 miliardi di euro, demandandone l’esecuzione ad organizzazioni senza finalità di lucro. Di questi, la quota più significativa (5,4 miliardi, ossia il 50% dell’ammontare destinato alle ONG) è stata assorbita dal capitolo di budget “Ruolo globale dell’Europa” in cui si contabilizza l’impegno delle istituzioni europee allo sviluppo sostenibile e agli aiuti umanitari, in poche parole la cooperazione internazionale.
Cosa sono le ONG
Ne abbiamo più volte parlato nelle pagine di Info Cooperazione, nonostante il termine ONG sia ampiamente utilizzato nei paesi dell’Unione (e soprattutto in Italia negli ultimi due anni), non esiste una definizione generalmente accettata a livello internazionale. Nell’Unione europea, in alcuni Stati membri lo status di ONG è determinato dalla forma giuridica di un’organizzazione, mentre in altri dipende dalla natura delle attività svolte dall’organizzazione. In Italia addirittura non sembra quasi più esistere dopo l’abrogazione della legge 49/87 poiché non esiste un ente che ne certifichi lo status. Eppure la parola ONG è presente nell’art 26 della legge 125/2014 sulla Cooperazione laddove si elencano le Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, il primo punto recita “organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario”. Nonostante questo né il MAECI né l’AICS certificano lo status di ONG. L’Agenzia a partire dal 2016 può iscrivere le cosiddette ONG nell’elenco dei soggetti senza finalità di lucro (art.26 commi 2 e 3 della L. 125/2014 e dell’art. 17 del D.M. 113/2015).
Se guardiamo invece al livello europeo, in una comunicazione della Commissione europea del 1997 si individuavano cinque caratteristiche proprie delle ONG: 1) sono organizzazioni volontarie con “qualche grado, anche minimo, di istituzionalizzazione o di esistenza formale”; 2) senza fini di lucro; 3) “indipendenti dallo Stato e da altri poteri pubblici”; 4) non sono gestite “in previsione del conseguimento di un guadagno personale”; 5) la loro attività deve essere, almeno in parte, “di pubblica utilità”.
Detto questo è chiaro che i giudici della corte abbiano riscontrato incongruità nella classificazione delle ONG da parte dei diversi enti e direzioni generali della Commissione stessa. La raccomandazione è quasi banale, la UE deve dotarsi di propri criteri e linee-guida interne sulla convalida delle persone giuridiche definibili come ONG e mettere in campo un sistema di registrazione unico (es. pador, urf, altri).
Procedure di selezione dei progetti e affidamento di fondi
Meglio è andata sulla selezione dei progetti finanziati alle ONG, la corte dichiara che le procedure sono in genere trasparenti, ma i diversi servizi della Commissione non gestiscono nel medesimo modo le sovvenzioni concesse da terzi, e le procedure di selezione delle ONG applicate dagli organismi dell’ONU sottoposti ad audit non sono state sempre trasparenti. La Corte osserva che i dati raccolti sui fondi utilizzati da ONG non sono uniformi, e che la Commissione non dispone di informazioni complete, specie per reti di ONG internazionali e per progetti a gestione indiretta. Per di più, nella gestione indiretta, la mancanza di informazioni disponibili ostacola i controlli sulle spese.
Le raccomandazioni alla Commissione su questo fronte sono di: «migliorare l’attendibilità delle informazioni sulle ONG nel proprio sistema contabile; verificare l’applicazione di norme e procedure concernenti la concessione di sovvenzioni Ue ad ONG da parte di terzi; migliorare le informazioni raccolte sui fondi spesi dalle ONG; adottare un approccio uniforme alla pubblicazione dei dettagli dei fondi forniti alle ONG; verificare che gli organismi delle Nazioni Unite pubblichino dati completi e accurati sui finanziamenti Ue concessi ad ONG».
Trasparenza e informazioni disponibili sui fondi destinati alle ONG
Le informazioni sui fondi dell’UE utilizzati da ONG vengono pubblicate in numerosi sistemi, ma la quantità di dettagli resi disponibili è limitata, sostiene la Corte, sebbene la Commissione in genere fornisca dati sugli aiuti umanitari e sugli aiuti allo sviluppo rispettando i princìpi di trasparenza internazionali. Per cinque dei sei progetti controllati, gli organismi delle Nazioni Unite non hanno pubblicato, o hanno pubblicato solo in parte, i contratti aggiudicati ad ONG e la Commissione non ha controllato se tali organismi avessero rispettato tale obbligo.
In questo ambito secondo la corte la Commissione dovrebbe migliorare le informazioni raccolte sulle ONG finanziate facendo sì che i vari sistemi di gestione delle sovvenzioni registrino i fondi ricevuti da tutti i beneficiari incaricati dall’UE, non solo dal beneficiario capofila, in modo che tali informazioni siano idonee all’analisi e al trattamento.
Nel settore delle azioni esterne, la Commissione dovrebbe migliorare la tracciabilità dei fondi identificando nei propri sistemi le entità che effettivamente attuano le azioni finanziate e nel caso di progetti a gestione indiretta attuati tramite organismi delle Nazioni Unite, verificando che siano fornite sufficienti informazioni sui costi indiretti dichiarati per le ONG finanziate, facendo in modo che sia possibile valutare i costi dichiarati da tutte le parti partecipanti all’attuazione.
Si sottolinea la necessita di standardizzare e migliorare l’esattezza delle informazioni pubblicate. La Commissione dovrebbe adottare per tutti i propri servizi un approccio uniforme alla pubblicazione nel sistema di trasparenza finanziaria, assicurandosi che vengano indicati tutti i beneficiari incaricati dall’UE, insieme all’importo del finanziamento concesso. Per quanto riguarda le azioni esterne, la Commissione dovrebbe accrescere ulteriormente il rispetto dei principi internazionali sulla trasparenza degli aiuti comunicando i risultati dei progetti finanziati e i dati sui fondi fiduciari dell’UE e verificare il rispetto, da parte degli organismi delle Nazioni Unite, dell’obbligo di rendere disponibili adeguate informazioni sui contratti aggiudicati con fondi dell’UE.