Ancora sette giorni per presentare nuove progettazioni per la ripartizione dei fondi otto per mille dell’IRPEF a gestione statale. Nonostante la Presidenza del Consiglio non abbia ultimamente pubblicato novità e precisazioni, sembra confermato che nel 2017 si procederà alla ripartizione dei fondi che è saltata invece nel 2016. Con un comunicato dello scorso aprile infatti Palazzo Chigi aveva informato che a causa dell’insufficienza dei fondi disponibili non avrebbe proceduto alla ripartizione dei fondi rimandando il tutto all’anno successivo. In poche parole restano in corsa i progetti presentati a settembre 2015 ai quali si aggiungeranno le nuove proposte che verranno sottoposte entro il 30 settembre.
L’ultima ripartizione di fondi risale al ottobre 2015 con la quale erano stati finanziati con quasi 7 milioni, 40 progetti dei 100 sottoposti dalle organizzazioni per la tematica “fame ne mondo” nel settembre 2014.
Sembra risolto anche l’interrogativo relativo ai fondi che dovranno essere trasferiti annualmente dalla Presidenza del Consiglio all’Agenzia per la Cooperazione. A decorrere dall’anno 2015 infatti, una quota pari al sarà destinata a finanziare le attività dell’AICS come stabilito nello Statuto dell’Agenzia pubblicato in gazzetta ufficiale.
Questa quota non andrà ad intaccare la ripartizione dei fondi relativi alla tematica “fame nel mondo” che continuerà ad essere prevista nella ripartizione generale dei fondi.
Per quanto riguarda la scadenza ormai prossima del 30 settembre va quindi chiarito che sarà possibile sottoporre due tipologie di documentazione:
- Coloro che hanno inoltrato istanza nell’anno 2015 ed hanno ricevuto il preavviso di rigetto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’indicato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, ove permanga l’interesse ad accedere al contributo per l’annualità 2016, possono presentare integrazione alla domanda con la documentazione aggiornata.
- Tutte le organizzazioni eleggibili possono presentazione nuove istanze per l’annualità 2016 come stabilito dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76.