Lo scorso 14 settembre i rappresentanti sindacali di Nidil CGIL, FELSA-CISL, UILTEMP e le reti di ONG, AOI e LINK2007 hanno firmato un accordo di armonizzazione, che porta l’Accordo Collettivo Nazionale sulle collaborazioni coordinate e continuative a progetto, già in atto dal 2013, ad essere in linea con la nuova normativa in tema di lavoro. Il D.Lgs. n.81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, ha abrogato infatti la collaborazione coordinata e continuativa a progetto, che costituiva la forma contrattuale più utilizzata dalle ONG, sia per i collaboratori all’estero che per quelli in Italia. Il Jobs Act stabilisce inoltre che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione cosìdetti coordinati e continuativi a meno che non esista un accordo collettivo nazionale stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative.
L’accordo di armonizzazione appena siglato infatti regola le collaborazioni coordinate e continuative e vuole garantire agli operatori delle ONG le tutele previste dalla legge e il loro trattamento economico, in modo organico e complessivo, confermando le tutele previste in caso maternità, malattia ed infortunio abrogate dalle nuove disposizioni di legge sulle collaborazioni.
Di fatto si mantengono valide le condizioni pattuite nell’accordo del 2013 sui co.co.pro e si trasferiscono sui contratti Co.co.co a seguito dell’abrogazione dei contratti a progetto intervenuta con il Jobs Act.
Per questo motivo il nuovo accordo è intitolato “Accordo Collettivo nazionale per la regolamentazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative ed esclusivamente personali” e per la gran parte fa riferimento all’accordo del 2013 stabilendo che “tutte le volte che nell’Accordo 24 Aprile 2013 si fa riferimento ai Contratti di lavoro a progetto tale tipologia dovrà intendersi sostituita dai contratti di Collaborazione esclusivamente personale e continuativa, così come dovrà intendersi non più vigente ogni riferimento a normativa abrogata”.
Inoltre nel nuovo accordo di armonizzazione viene espressamente previsto che la gravidanza, la malattia e l’infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo e che in caso di gravidanza la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, fatta salva disposizione più favorevole del contratto individuale.
Le ONG che applicheranno quest’ultimo accordo quindi potranno ancora stipulare contratti di Co.co.co con le regole presistenti al Jobs Act. Tali contratti potranno anche fare riferimento a un progetto ma quest’ultimo non costituirà più l’elemento qualificante della tipologia contrattuale.
Il dialogo tra i tre sindacati e le ONG resta comunque aperto e proseguirà nella partecipazione a un tavolo composto da Ministero del Lavoro e Ministero degli Esteri e della Cooperazione, previsto dalla nuova 125/2014, che mira a rendere più chiare ed esplicite le regole che tutelano gli operatori impegnati in progetti di cooperazione e aiuti umanitari.
Scarica l’accordo di armonizzazione sui Co.co.co (2015)
Scarica l’accordo di armonizzazione sui Co.co.pro (2013)
Guida all’accordo del 2013 (Studio Stern)
Approfondimento sull’accordo del 2013 (Adapt)